Covid e fake news: cosa rischia chi le diffonde in rete?

Da due anni a questa parte siamo bombardati da notizie e informazioni spesso non veritiere. Cosa dice la legge al riguardo? 

Cosa rischia chi diffonde notizie false on line

Dall’inizio della pandemia siamo stati bersagliati da notizie, comunicati, interviste, dibattiti e prese di posizione più o meno veritiere su cure, numeri e iniziative da prendere. Per i cittadini è stato quasi impossibile barcamenarsi tra decine di informazioni mediche e dichiarazioni contraddittorie (il più delle volte da parte dello stesso mondo scientifico, incapace di regalare visioni univoche). Ma nel turbinio mediatico post Covid, siamo stati anche costretti a leggere ed eliminare notizie inesatte, fake news e vere e proprie bufale, create ad arte per destabilizzare e creare polemiche.

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Come dimenticare le notizie sui danni al cervello causati dai vaccini, o l’avvelenamento per insufficiente ossigenazione causata dalle mascherine. Il sito internet La legge per tutti, analizza i dati comparsi su web negli ultimi due anni e specifica che il vero problema sia che molte notizie hanno ampia diffusione sui social, diventando virali e aumentando lo scetticismo nei confronti della scienza e dei comunicati ufficiali, al punto di rifiutare i vaccini e le cure mediche, così mettendo a rischio la propria salute e la loro vita. Cosa rischia penalmente chi diffonde notizie false sulla rete? Una norma del Codice penale dell 1930, è tuttora vigente e sembra pensata apposta per impedire questo fenomeno: è un reato che si intitola ‘Diffusione di notizie false e tendenziose’, ma in pratica non viene quasi mai applicato, al punto che alcuni commentatori hanno parlato di abrogazione tacita della norma. La diffusione di informazioni false sul Covid-19 e sulle terapie per prevenirlo e curarlo può far sorgere la responsabilità per fatto illecito prevista dall’art. 2043 del Codice civile, dalla quale sorge l’obbligo di risarcire i danni. Basti pensare a chi on line promuove delle terapie fai da te.

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Se il “bersaglio” della notizia falsa è un personaggio (un sindaco, un virologo, un medico, un politico) e gli vengono falsamente attribuite condotte riprovevoli e lesive del suo onore e della sua reputazione, o dichiarazioni e affermazioni mai rilasciate, sussiste a carico di chi ha diffuso la notizia il reato di diffamazione, aggravata dal mezzo della pubblicità (art. 595 Cod. pen.). Quando, invece, la notizia è rivolta al pubblico indistinto, può sussistere il reato di diffusione di notizie false e tendenziose.

Esiste poi l’art. 656 che parla di diffusione di notizie false e tendenziose:Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309″. C’è poi anche la legge sul procurato allarme: “chiunque, annunciando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio“. La pena è dell’arresto fino a 6 mesi o l’ammenda da 10 a 516 euro.

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