Secondo i giudici amministrativi il comando della Guardia di finanza non poteva sospenderlo in quanto è in congedo.
Una storia di ordinaria follia. Come troppe ce ne sono in questo periodo. La Legge è legge, ed è uguale per tutti, ma ci possono essere delle eccezioni, non però in campo militare. Un finanziere è stato sospeso dal lavoro fino a quando non si sarà vaccinato. Ma il militare della Guardia di finanza non ci sta e ricorre al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria, ottenendo così il blocco della sospensione fino all’udienza davanti ai giudici amministrativi.
L’ha trovata una cosa ingiusta. E così, il militare, assistito dall’avvocato Fabio Buchicchio, ha presentato un ricorso, con richiesta di misura cautelare, contro la decisione di sospensione “dal diritto di svolgere l’attività lavorativa – senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro – fino alla comunicazione dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario ovvero della somministrazione della dose di richiamo”. Una sospensione, come si legge su Perugia Today “senza diritto alla retribuzione o ad altro compenso o emolumento”.
Il ricorrente contesta “l’accertamento l’insussistenza dell’obbligo vaccinale” nei suoi confronti “in quanto irritualmente accertato durante il periodo di congedo in cui il dipendente è stato collocato” e richiede “l‘accertamento della sussistenza del diritto del ricorrente a veder ripristinare il diritto alla retribuzione già in godimento e fino al termine del citato periodo di congedo ed alla corresponsione degli importi dovuti e non erogati da quella data fino al ripristino della retribuzione già goduta, oltre interessi e rivalutazione”.
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I giudici del Tar, senza entrare nel merito della questione vaccino sì o no (sulla quale decideranno in sede di udienza camerale) hanno ritenuto che non si possa sospendere dal servizio un militare che si trovi in congedo (che poi sia stato preso perché non sottoposto a vaccino è un’altra questione). Anche la sospensione dello stipendio non trova riscontro nella normativa, integrando “il pericolo di un danno grave” per il ricorrente. Ne consegue l’accoglimento dell’istanza di misura cautelare monocratica, cioè sospensione di tutti gli atti, con rinvio all’udienza camerale per la decisione finale.