Importante decisione in materia di assegnazione del cognome ai figli, viene meno infatti l’automatismo del cognome del padre
Dopo tanto parlare anche questa rivoluzione è servita. Una sentenza della Corte costituzionale ha stabilito che sono illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre ai figli.
Questa la decisione a dir poco rivoluzionaria della Corte costituzionale, anticipata con un comunicato stampa, che boccia come “discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio” la regola in base alla quale il cognome del padre viene attribuito in maniera automatica. In particolare, la pronuncia della Consulta riguarda la norma che impediva ai genitori, anche se di comune accordo, di dare al figlio il solo cognome della madre e, in assenza di un accordo, imponeva il solo cognome del padre, invece che quello di entrambi i genitori.
Alla luce di tale pronunciamento la regola cambia in questo modo: al momento del riconoscimento dopo la nascita, il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine concordato da entrambi. Però, i genitori, di comune accordo possono decidere di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. Comunque, in mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico e quindi sarà lui, con sentenza ad hoc, ad attribuire il cognome di riferimento del nascituro.
Questa sentenza, per certi versi storica, aiuterà a risolvere tante controversie tra genitori quando in alcune occasioni la madre provava a dare il proprio cognome al figlio appena nato, cosa fino ad oggi non prevista dalla legge. La Consulta con questa sentenza, toglie quell’automatismo che, considerato illegittimo, entrava in rotta di collisione anche con gli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, “che erano posti a tutela del diritto alla vita privata e familiare e del divieto di discriminazioni fondate sul sesso”. A guidare la Consulta oltre al principio di uguaglianza quello dell’interesse del figlio, secondo il quale “entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale”.