Uso del Pos facoltativo o obbligatorio? A fine giugno cambia tutto

Tra poco più di tre settimane i commercianti e gli studi professionali dovranno adeguarsi alla normativa. Entro il 30 giugno, infatti, diventerà obbligatorio accettare pagamenti con carta di credito e di debito: in caso contrario andranno incontro a delle sanzioni

Mancano poco più di tre settimane, entro il 30 giugno commercianti e studi professionali dovranno obbligatoriamente dotarsi del Pos e accettare pagamenti con moneta elettronica (carta di credito e di debito). Si tratta di quanto introdotto dal decreto legge 36/2022 per dare attuazione ad alcuni obiettivi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sebbene inizialmente questa svolta per il nostro Paese dovesse avvenire con l’inizio del 2023, il decreto in questione ha anticipato al 30 giugno l’introduzione di sanzioni per gli esercenti e i professionisti che rifiuteranno i pagamenti con il Pos.

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Un pagamento Pos con carta di credito a Roma (Ansa)

L’obbligo è riservato nello specifico a “chi effettua l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali” (praticamente tutti i commercianti) e per chi non lo rispetterà sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Eccezioni e fatturazione elettronica

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Obbligatorio permettere l’utilizzo del Pos in Italia (Ansa)

Esistono comunque delle eccezioni relative a casi di oggettiva impossibilità tecnica: in questa ipotesi si applicano le norme generali sulle sanzioni amministrative (legge 689/81) con riferimento alle procedure e ai termini (a eccezione dell’articolo 16, che disciplina il pagamento in forma ridotta). Altra novità introdotta dal decreto è poi l’entrata in vigore dal primo luglio dell’obbligo di trasmettere la fattura in modalità elettronica, anche per nuove categorie di soggetti titolari di partita Iva. Nello specifico si tratta di soggetti in regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 98/2011), contribuenti in regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) e associazioni che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi non superiori ai 65mila euro.

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