Entrano in vigore le novità previste dal decreto legislativo numero 105 del 30 giugno 2022: ecco: ecco quali sono.
Da oggi 13 agosto entrano in vigore le normative in materia di Congedo parentale, maternità e paternità.
Verrà di fatto introdotto il congedo di paternità obbligatorio che sostituisce quello facoltativo del padre. Grazie a tale misura sarà possibile usufruire di 10 giorni lavorativi non frazionabili ad ore ma fruibili in via non continuativa. Tale misura si estende anche al padre adottivo o affidatario, e in caso di parto plurimo la durata del congedo aumenta fino a 20 giorni lavorativi. L’indennità è riconosciuta al 100% della retribuzione, e il periodo di pausa sarà fruibile da due mesi prima della data prevista del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita.
Ai genitori lavoratori iscritti alla gestione separata è data quindi la possibilità di fruire del congedo parentale entro il dodicesimo anno di vita del figlio. Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di indennizzo e ad ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa fra loro per un periodo complessivo di 9 mesi. Per quel che riguarda i lavoratori autonomi è previsto invece un periodo di 3 mesi da fruire entro il primo anno di vita del figlio. Al genitore solo vengono invece riconosciuti 11 mesi frazionati o continuativi, e viene introdotto un cambiamento. Se prima l’indennizzo era per 6 mesi, adesso sarò allungato a 9 ma con il 30% della retribuzione.
Da oggi potranno quindi essere regolarmente presentate le domande. L’Inps ha chiarito le modalità con una nota in cui si evince che si potrà effettuare la richiesta proprio all’Inps sui consueti canali, e poi la richiesta al datore di lavoro regolarizzando poi la fruizione del congedo con domanda telematica all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.