Superbonus, spunta il mini-condono per le vetrate panoramiche

Con un emendamento nel decreto Aiuti, per i balconi di appartamenti e terrazzi, c’è il via libera alle chiusure in vetro anche senza permesso

Nessun permesso da parte del Comune, cambia così il regime di autorizzazione delle vetrate scorrevoli, assestando un’importante semplificazione, dopo che sulla qualificazione di questo tipo di interventi si era adoperata un’ampia giurisprudenza.

Le cosiddette Vepa usufruiscono del bonus del 110% –

Le cosiddette Vepa, cioè vetrate panoramiche amovibili, sono strutture ad alte prestazioni energetiche con funzione di coibentazione, schermatura solare e protezione di ambienti come verande e balconi.

Via libera senza autorizzazioni alle Vepa

Nell’ambito del decreto Aiuti bis è stato presentato anche un emendamento che riguarda l’edilizia libera e che fa rientrare in questa categoria l’installazione delle vetrate panoramiche amovibili, totalmente trasparenti (VEPA). L’articolo 33-quater modifica il Testo Unico Edilizia e inserisce nella categoria dell’edilizia libera gli interventi riguardanti questa tipologia di prodotto. La caratteristica delle vetrate panoramiche amovibili trasparenti è quella di essere completamente rimovibili. Sono solitamente sistemi scorrevoli che consentono l’apertura e la chiusura della vetrata, a seconda delle esigenze e delle stagioni e servono a mitigare gli effetti del clima, sia in estate che in inverno. In pratica vengono equiparate alle soluzioni di riduzione energetiche tipo il cosiddetto cappotto per i muri esterni delle abitazioni e fatti rientrare nel bonus del 110%.

La vetrata non deve aumentare il volume del balcone –

La vetrata non deve modificare i volumi

Le cosiddette VEPA assolvono funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, possono dare una protezione, soprattutto a livello di isolamento termico e per le acque piovane, possono poi risultare molto utili per le infiltrazioni, mentre migliorano le prestazioni acustiche ed energetiche e riducono le dispersioni termiche. Però c’è anche un vincolo: gli interventi possono essere fatti purché “tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente reazione di volumi e di superfici”, in pratica non possono generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile.

Gestione cookie