La richiesta di riscossione non è avvenuta attraverso Pec ufficiali, motivo per il quale sempre più giudici stanno dando ragione ai contribuenti. Come spiegato dall’indagine de Il Messaggero, si tratta di una battaglia legale destinata ad andare avanti a lungo
È stata necessaria un’inversione di rotta, prima che la situazione degenerasse ancora più di quanto non lo sia già adesso. Una valanga di ricorsi ha travolto l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, per via di cartelle esattoriali notificate dal Fisco e consegnate da caselle email “pec” sconosciute.
Proprio per questo, facendo riferimento alla Legge 53 del 1994, gli utenti colpiti da queste cartelle hanno potuto presentare ricorso, dal momento che suddetta legge stabilisce che la notificazione in via telematica degli atti “può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante dai pubblici registri“. Ecco allora che in caso di ricezione dell’atto da parte di un indirizzo “non ufficiale”, cioè non contenuto in uno dei tre registri pubblici (Ipa, Reginde e IniPec), allora questo si considera come “inesistente”.
Dal suo punto di vista l’Agenzia delle Entrate ha sempre sostenuto che per gli atti di riscossione la Legge 53 del 1994 non si applicava, tuttavia non tutti i giudici hanno accolto questa tesi. Al contrario, negli ultimi mesi si sono moltiplicate le sentenze che hanno dato ragione a coloro che hanno presentato ricorso, e questo discorso vale pure per il secondo grado e le Commissioni tributarie regionali. Probabile dunque che i contribuenti possano vedersi annullare le multe ricevute, anche se l’Agenzia delle Entrate è pronta ad andare avanti nella sua battaglia, come riportato da Il Messaggero: “La decisione di pubblicare nel registro Ipa gli indirizzi Pec usati per le notifiche delle cartelle e degli atti della riscossione è stata presa per evitare spese e aggravi per contenziosi sia all’ente che agli stessi contribuenti. Ma rimane il fatto che la legge non impone nessun obbligo di pubblicazione nei pubblici registri o elenchi“.