Cosa prevede l’articolo 4 della Nato? Cosa succede se la Polonia lo attiva?

Ecco cosa prevede l’articolo quattro della Nato, che la Polonia potrebbe attivare. E le differenze con l’articolo 5

In attesa di conoscere l’esatta entità dei due missili caduti sul territorio polacco (la Russia ha smentito categoricamente di averli lanciati), e dopo aver paventato la possibilità di attivare l’articolo 5 della Nato (studiato per difendere i territori in caso di attacco), la Polonia sta riflettendo anche sull’articolo 4 dell’Alleanza atlantica. “Il presidente polacco Andrzej Duda ha appena finito di parlare con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Verifichiamo le premesse dell’articolo 4 della NATO. Siamo in contatto con i nostri alleati e ci aspettiamo colloqui con la parte americana”.

Ma cosa prevede il famoso articolo quattro della Nato e perchè la Polonia sta riflettendo sulla possibilità di attivarlo? Quali differenze esistono con l’articolo 5? L’articolo quattro recita: “Le parti si consulteranno ogni volta che, nell’opinione di una di esse, l’integrità territoriale, l’indipendenza politica o la sicurezza di una delle parti fosse minacciata”. I membri della Nato sono tenuti quindi ad avviare consultazioni (su richiesta del membro che si sente minacciato) per valutare se questa minaccia esista e come contrastarla. Le decisioni dovranno essere raggiunte in modo unanime.

L’articolo non prevede, quindi, che vi sia una diretta pressione ad agire. In passato, l’articolo è stato attivato diverse volte, per esempio un anno fa quando soldati turchi sono stati uccisi in un attacco in Siria. In quel caso la Nato decise di consultarsi ma non intraprese nessuna azione. Una differenza sostanziale rispetto all’articolo 5, che invece prevede la risposta congiunta di tutte le nazioni che fanno parte del Patto Atlantico.

L'attacco

L’articolo 5

“Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell’America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell’esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dall’ari. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l’azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l’uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell’Atlantico settentrionale. Ogni attacco armato di questo genere e tutte le misure prese in conseguenza di esso saranno immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza. Queste misure termineranno allorché il Consiglio di Sicurezza avrà preso le misure necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali”.

 

 

 

Gestione cookie