L’emendamento del governo ha riscritto il testo, cambiando anche il numero dell’articolo da 434 bis a 633 bis: la sostanza, però, non cambia. All’interno del testo infatti non vi è un riferimento esplicito alle tanto discusse manifestazioni
Cambia la forma, ma non la sostanza, almeno per quel che riguarda nello specifico le manifestazioni. Queste non sono infatti menzionate nel decreto rave, che cambia nel testo attraverso un emendamento del governo e modifica pure il numero dell’articolo, non più il 434 bis, ma il 633 bis.
Sebbene il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, abbia fatto notare che “con questo emendamento al decreto-legge anti-rave il governo perfeziona la norma, rendendo più efficace il contrasto delle condotte illecite che si vuole perseguire“, nell’emendamento si limita il reato a “chiunque organizza e promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici e privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo d’ intrattenimento” quando “dall’invasione deriva un concreto pericolo” per quel che concerne la salute o l’incolumità pubblica a causa dell’inosservanza delle norme su droga, sicurezza e igiene.
Specificando situazioni ben precise e delineate di tipo di occupazione, si escludono di fatto quelle degli studenti o le altre manifestazioni pubbliche. Anche l’ipotesi di maggiore rigore viene circoscritta agli organizzatori e promotori dei rave party, mentre i partecipanti saranno sempre punibili, ma solo in base all’articolo 633 del codice penale, quello che riguarda l’invasione di terreni o edifici.
Rimane inalterata a 6 anni la pena per chi organizza o promuove l’occupazione di terreni o edifici per lo svolgimento dei rave: pertanto è possibile, sempre secondo l’emendamento del governo, attivare le intercettazioni telefoniche nelle indagini sui presunti organizzatori e promotori dell’evento. A parte la reclusione (che va da 3 a 6 anni), è prevista una multa da 1.000 a 10.000 euro ed è “sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto“.