Il riscaldamento centralizzato di un condominio è sempre soggetto a discussioni per quanto riguarda l’orario di accensione e spegnimento
Gli orari di accensione e spegnimento del riscaldamento di una caldaia condominiale centralizzata sono sempre riportati sul Regolamento del Condominio, all’interno della fascia oraria nazionale. Per variare di comune accordo gli orari in cui tenere in funzione il riscaldamento centralizzato si potrà comunque indire un’assemblea condominiale e decidere le modifiche desiderate.
Gli appartamenti di condomini dotati di caldaia autonoma non sono soggetti a nessun vincolo d’orario né a un periodo prefissato per poterli accendere, le caldaie però sono ugualmente obbligate a essere sottoposte a un controllo di efficienza periodico.
Quello di quest’anno non è un inverno come tutti gli altri, sono mesi che ci vengono impartite regole sul risparmio energetico a causa, da una parte del rincaro abnorme del costo del gas oltre che dell’energia elettrica, dall’altra della possibilità che non ci sia riserva sufficiente di gas per superare tutto il periodo più freddo dell’anno. Per questo chi abita in un condominio dotato di caldaia centralizzata non sa con precisione quando verranno finalmente accesi i riscaldamenti negli appartamenti. La scelta compete all’assemblea condominiale o all’amministratore, ma deve rispettare sempre precise indicazioni stabilite dalla legge nazionale. Il territorio italiano infatti viene diviso in zone e in base alla posizione geografica si determina il giorno di accensione e il numero di ore giornaliere di riscaldamento consentite.
Quindi, le varie assemblee condominiali possono anche decidere di accendere in orari differenti i termosifoni dei loro appartamenti, ma dovranno sempre rispettare delle indicazioni di massima. Nei condomini dove c’è il riscaldamento centralizzato i termosifoni possono essere accesi solamente dopo le 5:00 del mattino, non possono restare accesi oltre le 23:00 e la temperatura massima consentita deve essere di 19 gradi, con un margine di tollerabilità fino a due gradi in più o meno nelle abitazioni private, uffici pubblici, scuole o università. Alcune volte questi paletti possono variare in base a decreti stabiliti ad hoc dal presidente di una regione in particolare o addirittura dal sindaco di una città, in base anche alle esigenze territoriali specifiche di dove si trova il comune.