Cosa succede all’assegno di mantenimento se l’ex coniuge è disoccupato? Scopriamo che cosa prevede la legge.
E’ ovviamente stabilito dalla legge il fatto che dopo una separazione e un divorzio, l’ex coniuge debba risarcire mensilmente l’altro con una somma pari al tenore di vita portato avanti fino a quel momento, con anche una ulteriore aggiunte nel caso in cui ci dovessero essere dei figli minori.
Eppure, potrebbe anche capitare di trovarsi davanti ad una situazione particolare, come ad esempio quella in cui l’ex coniuge fosse disoccupato e quindi impossibilitato a pagare ogni mese la somma decisa da Giudice: ebbene, tanto per cominciare si parte dal presupposto che in genere il solo fatto di essere in disoccupazione non ostacola l’obbligo di versare il mantenimento. Quindi: “Il giudice che si occupa della separazione può predisporre il pagamento di un assegno di mantenimento anche se il coniuge obbligato è disoccupato. Al pari di ciò che accade per il mantenimento dei figli, infatti, la condizione di disoccupazione viene considerata come transitoria e passeggera. Si presuppone quindi che il coniuge disoccupato non resti a lungo senza un impiego, o comunque senza un modo per mantenersi”.
La valutazione economica infatti che viene valutata dal Giudice riguarda il reddito netto di entrambi in modo da capire in modo chiaro dove sia presente un dislivello reddituale, ma in quali casi è possibile esserne esonerati?
Allora nel caso in cui il disoccupato abbia delle condizioni economiche migliori dell’altro coniuge, allora anche in questo caso è tenuto al versamento degli alimenti ogni mese, è chiaro comunque che anche chi riceve i soldi deve sempre fare del suo meglio per aiutare la famiglia dal punto di vista economico. Ma non è finita qua, l’assegno infatti non è dovuto quando chi perde il lavoro si rifiuta di trovarne uno nuovo.