Un docente è stato licenziato dalla scuola in cui insegnava senza nessun preavviso, arriva la sentenza dei Giudici in merito alla questione.
E’ successo per davvero, dopo la scoperta di avere omesso di comunicare la precedente condanna per truffa e per avere anche indicato in modo falso di possedere il titolo per il sostegno, il docente è stato licenziato con l’accusa di avere leso in modo grave il rapporto di fiducia.
Ad avere sottolineato la questione è stata la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, che cosi come riporta la nota ufficiale ha precisato che: “Per il personale della scuola assunto a tempo determinato si realizza una fisiologica continuità nel conferimento degli incarichi, avendo i contratti stipulati in passato incidenza sull’assegnazione di quelli futuri, facendo maturare punteggio rilevante per la formazione delle graduatorie”.
Questo docente che fa parte della scuola primaria ha infatti ricevuto anche l’accusa di avere ottenuto anche delle supplenze in passato rendendo una falsa testimonianza sul possesso del titolo necessario per potere insegnare al sostegno e quindi la sua accusa è quella di truffa aggravata che poi è stata definita con un patteggiamento.
Insomma pare proprio che non ci siano dubbi in merito alle conseguenze che spettano al docente in questione, per i giudici la falsa attestazione del titolo di studio: “Rileva come giusta causa di recesso, ove sia di gravità tale da pregiudicare in modo irreparabile il vincolo fiduciario anche in successivi rapporti instaurati col medesimo datore di lavoro, trovando applicazione il principio secondo cui la fiducia può essere lesa da comportamenti extralavorativi tenuti dal dipendente, principio sotteso alla previsione, contenuta nel C.C.N.L. di comparto, del licenziamento senza preavviso in caso di condanna passata in giudicato per delitto commesso al di fuori del servizio, di natura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto”.
Quindi si tratta di un atto davvero molto grave che può anche rifarsi su contratti che il docente sarà in grado di ottenere in futuro, senza contare che i giudici avevano sottolineato come la giusta causa di recesso può anche essere relativa a comportamenti tenuti dal docente al di fuori del rapporto di lavoro stesso a condizione che gli stessi siano di gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
“La Cassazione ha quindi rilevato che il giudice precedente ha compiuto l’accertamento pervenendo a ravvisare la lesione al rapporto di fiducia in ragione della gravità “quantitativa” e “qualitativa” del comportamento tenuto e valorizzando anche il collegamento che, per le peculiarità proprie del sistema di reclutamento in ambito scolastico, si instaura fra i rapporti a termine che si susseguono fra le parti” questo quanto si legge nella sentenza definitiva.