Altro+%26%238216%3Bcaso+Apostolico%26%238217%3B+in+citt%C3%A0%2C+decisione+giudice+fa+discutere
notiziecom
/2023/10/09/catania-migranti-fuori-cpr-giudice-non-convalida-trattenimenti/amp/
Cronaca

Altro ‘caso Apostolico’ in città, decisione giudice fa discutere

Published by
Cristiano

Ennesimo “caso Apostlico” che si verifica in città, la decisione da parte del giudice fa molto discutere: cosa è successo 

In questi ultimi giorni non si sta parlando d’altro se non della vicenda che vede come assoluta protagonista la giudice Apostolico. Ovvero colei che ha sconfessato il decreto Cutro e che, allo stesso tempo, si è schierata dalla parte dei migranti. Un altro giudice, sempre da Catania, ha seguito proprio l’esempio di quanto fatto dalla Apostolico. Ovvero? Il tribunale della città etnea non ha convalidato il trattenimento di sei migranti a Pozzallo.

Migranti (Ansa Foto) Notizie.com

Il tutto era stato disposto dal questore di Ragusa. Un provvedimento che è stato adottato dal giudice Rosario Maria Annibale Cupri. Per essere più precisi pare che questi tre migranti erano assistiti dall’avvocato Rosa Emanuela Lo Faro e altri tre dall’avvocato Fabio Presenti. Sono stati concessi sei provvedimenti distinti ma, allo stesso tempo, sovrapponibili tra loro. Uno dei procedimenti riguarda un 37enne tunisino sbarcato il 3 ottobre a Lampedusa e poi trasferito a Pozzallo.

Ricordando una decisione presa direttamente dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, Cupri ha voluto sottolineare il tutto con una nota: “Il trattenimento di un richiedente protezione internazionale costituisca una misura coercitiva che priva tale richiedente della sua libertà di circolazione e lo isola dal resto della popolazione, imponendogli di soggiornare in modo permanente in un perimetro circoscritto e ristretto. Ne discende che il trattenimento costituendo una misura di privazione della libertà personale è legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge”.

Catania, altro caso “Apostolico”: giudice non convalida trattenimenti

Poi, nel corso della stessa, ha precisato che la Corte di Cassazione ha stabilito: “La normativa interna incompatibile con quella dell’Unione va disapplicata dal giudice nazionale. La richiesta di protezione internazionale non è soggetta ad alcuna formula sacramentale. La domanda del 37enne tunisino doveva essere esaminata al suo ingresso alla frontiera di Lampedusa. Allo stesso tmpo la richiesta sottoscritta a Ragusa non può essere trattata come procedura di frontiera”.

Migranti (Ansa Foto) Notizie.com

In conclusione: “La norma prevede una garanzia finanziaria che non si configura, in realtà, come misura alternativa al trattenimento bensì come requisito amministrativo imposto al richiedente prima di riconoscere i diritti conferiti dalla direttiva 2013/33/Ur, per il solo fatto che chiede protezione internazionale”.

Published by
Cristiano