Violenza contro le donne, cosa prevede il ddl che è stato approvato nella giornata di ieri nel Senato? Tutto quello che serve sapere in merito
L’episodio dell’uccisione della giovane studentessa Giulia Cecchettin ha mosso ulteriormente il Senato. In molti si aspettavano delle risposte concrete da parte degli esponenti del governo per cercare di contrastare questo orribile fenomeno sulla violenza alle donne e ai femminicidi. Proprio nella giornata di ieri, al Senato, è stato approvato il ddl Roccella che è diventato legge. Si tratta di 19 articoli. Gli stessi che prevedono molti temi come quello riguardante il braccialetto elettronico fino ad arrivare alla formazione degli operatori ad indennizzi per le vittime.
Un disegno di legge che ha preso il nome di “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica‘. In questi 19 articoli si tende a rafforzare la protezione delle vittime di violenza grazie ad alcune misure di prevenzione, il potenziamento delle misure cautelari e l’anticipazione della soglia della tutela penale.
ARTICOLO 1: Tende ad estendere l’ambito di applicazione non solo della disciplina dell’ammonimento del questore, ma anche degli obblighi informativi alle vittime di violenza da parte delle forze dell’ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche.
ARTICOLO 2: In questo caso sono state modificate alcune norme al codice antimafia e alle misure di prevenzione. Si va ad estendere l’applicabilità da parte dell’autorità giudiziaria delle misure di prevenzione personali attualmente applicabili ai soggetti indiziati dei delitti di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi e non solo.
ARTICOLO 3: Priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi, soprattutto in merito ai reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di costrizione o induzione al matrimonio, di lesioni personali aggravate, di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, di interruzione di gravidanza non consensuale ed altro.
ARTICOLO 4: si assicura priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.
ARTICOLO 5: Tende a favorire la specializzazione degli uffici requirenti in materia di violenza di genere e domestica, prevedendo che nel caso di delega l’individuazione del sostituto procuratore debba avvenire specificatamente sempre per la cura degli affari in materia di violenza di genere e domestica.
ARTICOLO 6: iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica. Ovvero la predisposizione di apposite linee guida nazionali con l’obiettivo di raggiungere una adeguata e omogenea formazione degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.
ARTICOLO 7: interviene sul procedimento di applicazione delle misure cautelari nei procedimenti relativi a delitti di violenza domestica. Il pm deve richiedere l’applicazione della misura entro 30 giorni dall’iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato.
ARTICOLO 8: modifica l’articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale. Impone al procuratore generale di acquisire trimestralmente dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui al nuovo articolo 362-bis.
ARTICOLO 9: innalza la pena prevista relativa alla violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
ARTICOLO 10: al fine di consentire l’arresto in flagranza differita nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
ARTICOLO 11: Il pm può disporre l’allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.
ARTICOLO 12: questione braccialetto elettronico. Impone alla polizia giudiziaria il previo accertamento della fattibilità tecnica dell’utilizzo dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo. Il tutto nel caso in cui il giudice ne abbia prescritto l’applicazione con tanto di arresti domiciliari.
ARTICOLO 13: introduce alcune deroghe alla disciplina vigente in materia di criteri di scelta e di condizioni di applicabilità delle misure cautelari coercitive.
ARTICOLO 14: interviene in materia di informazioni da rendere alla persona offesa dal reato condannato o internato.
ARTICOLO 15: ci sono state alcune modifiche al regime della concessione della sospensione condizionale della pena. Non è sufficiente la mera partecipazione ai percorsi di recupero, ma occorre che questi percorsi siano superati con esito favorevole. Con decisione finale del giudice.
ARTICOLO 16: modifica la disciplina relativa alla domanda di indennizzo per le vittime di crimini internazionali violenti.
ARTICOLO 17: introduce e disciplina la possibilità di corrispondere in favore della vittima di taluni reati una provvisionale. Ovvero? Una somma di denaro liquidata dal giudice come anticipo sull’importo integrale che le spetterà in via definitiva. Una somma corrisposta su richiesta alle vittime.
ARTICOLO 18: entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, il Ministro della giustizia e l’autorità politica delegata per le pari opportunità debbano adottare un decreto interministeriale che tenda a modificare le modalità per il riconoscimento e l’accreditamento degli enti e delle associazioni. Le stesse che siano abilitate ad effettuare corsi di recupero degli autori di reati di violenza sulle donne.
ARTICOLO 19: reca la clausola di invarianza finanziaria. In questo caso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.