Dopo tanto clamore il giudice sportivo Mastrandrea non si è espresso e ha espresso la sua decisione, con le motivazioni
Tanto rumore per nulla. Zero. Il giudice sportivo Mastrandrea ha deciso di non calcare la mano e alla fine ha assolto Il difensore dell’Inter Francesco Acerbi dalle accuse di razzismo che gli aveva rivolto il difensore del Napoli Juan Jesus. In questo modo il Giudice Sportivo ha fatto cadere l’accusa di razzismo nei confronti del difensore nerazzurro, tanto che alla fine, nonostante il grande clamore che si era creato, il giocatore è stato infatti assolto per insufficienza di prove sul caso in cui è stato coinvolto direttamente dal difensore del Napoli, Juan Jesus, che all’arbitro La Penna in campo e poi sui social si era lamentato per aver ricevuto degli insulti discriminatori.
Sostanzialmente, dalle indagini della Procura Federale, materiale che ha visionato il Giudice Sportivo, non è emerso nulla se non la testimonianza del brasiliano. Ed è per questo motivo che Acerbi non è stato sanzionato né squalificato e potrà giocare la partita contro l’Empoli di lunedì 1° aprile. Insomma, per Mastrandrea non è emerso nulla se non la parola di Acerbi contro quella di Juan Jesus, anche perché dai labiali in tv e da quello che ha riportato il direttore di gare non si capisce nulla e non si ha contezza di nulla su quello che sarebbe successo in campo tra l’interista e il napoletano.
Il giudice Mastrandrea cerca di motivare in una lunga descrizione che “la condotta discriminatoria, per la sua intrinseca gravità e intollerabilità, perdipiù quando riferita alla razza, al colore della pelle o alla religione della persona, deve essere sanzionata con la massima severità a norma del Codice di giustizia sportiva e delle norme internazionali sportive” e anche, allo stesso tempo ha rilevato che “la sequenza degli avvenimenti e il contesto dei comportamenti è teoricamente compatibile anche con una diversa ricostruzione dei fatti, essendo raggiunta sicuramente la prova dell’offesa ma rimanendo il contenuto gravemente discriminatorio confinato alle parole del soggetto offeso, senza alcun ulteriore supporto probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di tipo testimoniale”.
Il giudice sportivo, infine, ha ritenuto “pertanto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata […] di non applicare le sanzioni previste dall’art. 28 CGS nei confronti del calciatore Francesco Acerbi“