La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea parla chiaro: questo animale non può essere cacciato regionalmente
La recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito un principio fondamentale per la tutela della fauna selvatica: il lupo non può essere considerato specie cacciabile a livello regionale se il suo stato di conservazione su scala nazionale risulta insoddisfacente. Questa decisione segna un passo importante nella protezione degli ecosistemi e nella conservazione della biodiversità all’interno dell’UE.
La direttiva Habitat dell’Unione Europea si pone come obiettivo primario la salvaguardia dell’ambiente, attraverso la conservazione degli habitat naturali e delle specie che li popolano. In questo contesto, le popolazioni di lupi iberici in Spagna hanno ricevuto attenzioni particolari, con regimi di tutela differenziati a seconda della loro ubicazione geografica. Tuttavia, una legge regionale aveva designato il lupo come specie cacciabile al nord del fiume Duero, sollevando questioni sulla sua compatibilità con gli obiettivi della direttiva.
La sentenza della Corte di Giustizia dell’UE
Nel 2019, la Comunità autonoma di Castiglia e León aveva approvato un piano faunistico-venatorio che prevedeva la possibilità di cacciare un numero significativo di lupi nelle aree a nord del Duero. Tale decisione ha scatenato le proteste delle associazioni ambientaliste, tra cui l’Associazione per la conservazione e lo studio del lupo iberico (Ascel), che hanno portato il caso davanti alla giustizia spagnola ed europea.
Una relazione inviata dalla Spagna alla Commissione Europea nel 2019 evidenziava uno stato di conservazione “insoddisfacente-inadeguato” per le popolazioni lupine in diverse regioni del paese. Questo dato ha giocato un ruolo chiave nell’esame della compatibilità delle normative regionali con gli obiettivi ambientali europei.
In risposta ai dubbi sollevati dal giudice spagnolo, la Corte di Giustizia dell’UE ha chiarito che una legge regionale che autorizza la caccia al lupo in determinate condizioni è contraria agli obiettivi della direttiva Habitat se lo stato di conservazione della specie è giudicato insoddisfacente su scala nazionale. La sentenza sottolinea che eventuali misure gestionali riguardanti specie protette devono mirare al mantenimento o al ripristino dello stato soddisfacente di conservazione.
Questa decisione rappresenta un precedente significativo per le politiche ambientali degli Stati membri dell’UE. Sottolineando l’importanza delle valutazioni complessive dello stato delle specie protette prima dell’autorizzazione ad attività potenzialmente impattanti come la caccia, si rafforza il principio secondo cui le misure gestionali devono sempre avere come fine ultimo la protezione e il miglioramento dello status dei patrimoni naturalistici europei.