Una delle domande più frequenti, durante una separazione, è quella che riguarda l’assegno di mantenimento: cosa accade se la separazione è consensuale.
Quando si parla di separazione, spesso si tende a fare confusione con il termine divorzio, in realtà bisogna fare una netta distinzione. Si tratta, difatti, di due istituti differenti previsti dall’ordinamento italiano: nel primo caso i doveri matrimoniali vengono sospesi temporaneamente, mentre con il divorzio cade del tutto lo status di coniugi.
In caso di separazione, periodo transitorio che può precedere il divorzio, si può procedere in via consensuale o giudiziale. Se i due coniugi trovano un accordo si parla di separazione consensuale, che deve, però, comunque omologata dal tribunale competente. Nell’altro caso, sarà il giudice a decidere. In molti si chiedono cosa accade all’assegno di mantenimento in questi casi.
Se due coniugi trovano un accordo in totale autonomia per la separazione, si parla di separazione consensuale. Tale accordo, comunque, per avere efficacia, deve essere verificato dal tribunale competente così da accertare se viola in qualche modo le leggi in vigore. La separazione giudiziale, invece, è stabilita da un giudice attraverso una sentenza.
Nel caso di separazione consensuale, i doveri matrimoniali, ad eccezione di quelli di assistenza e mutuo rispetto, vengono sospesi, dunque, i due coniugi rimangono ancora marito e moglie. È necessario fare una distinzione anche per quanto riguarda l’assegno di mantenimento, ossia l’importo che viene stabilito in favore del coniuge economicamente più debole per sostenerlo.
Se la separazione è giudiziale, l’attribuzione dell’assegno di mantenimento verrà stabilita dal giudice che provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti per determinare la misura. Quanto la separazione, invece, è avvenuta in via consensuale fra i due coniugi, saranno proprio quest’ultimi a determinare in via autonoma l’attribuzione di un eventuale assegno di mantenimento. Il giudice si potrà solo limitare ad omologare l’accordo.
Qualsiasi sia la forma di separazione, il coniuge non può rinunciare in via preventiva all’assegno di mantenimento, dato che questa misura rappresenta un diritto discendente dal rapporto di coniugio. È ammessa la rinuncia durante la fase di separazione, quando i entrambi i coniugi dimostrino di avere redditi sufficienti. La rinuncia può essere revocata successivamente, se l’autosufficienza economica dovesse venir meno ed i redditi non siano più sufficienti. In tal caso, si può richiedere il mantenimento al coniuge anche se in fase di separazione era arrivata la rinuncia.