Per richiedere l’annullamento del matrimonio, sia per il rito civile che religioso, devono sussistere delle motivazioni precise: quali sono.
Bisogna sempre distinguere tra divorzio, separazione o annullamento del matrimonio. Nel primo caso, si scioglie un matrimonio valido, nel secondo i coniugi rimangono legalmente sposati, mentre in caso di annullamento si cancella il vincolo coniugale come se mai fosse esistito. Esistono, dunque, delle differenze sul piano giuridico.
Non sempre è possibile chiedere l’annullamento, devono esserci delle motivazioni per cui le nozze possono essere considerate nulle all’origine sia per quanto riguarda il rito civile che per quello religioso, rispettivamente di competenza del Tribunale civile e del Tribunale ecclesiastico. Le motivazioni sono differenti per entrambi i riti.
Come abbiamo già accennato, per richiedere l’annullamento del matrimonio, da non confondere con la separazione o il divorzio, bisogna fare una distinzione tra rito civile e rito religioso, le cui motivazioni per la richiesta sono differenti.
Nel primo caso, la competenza è del tribunale civile ed un soggetto può avanzare la richiesta nei seguenti casi: in caso di nozze di soggetti di età inferiore ai 16 anni, o 18 anni senza l’autorizzazione del Tribunale; se uno dei coniugi al momento del matrimonio era legato da un altro matrimonio valido; se tra i coniugi vi sono vincoli di parentela o affinità; se uno dei coniugi al momento delle nozze era incapace di intendere e di volere o se era stato dichiarato interdetto per infermità mentale; quando uno dei coniugi è condannato per omicidio o tentato omicidio dell’altro coniuge; in caso di errore sull’identità di uno degli sposi o che possa aver determinato il consenso dell’altro. La richiesta nella maggior parte di questi casi deve essere presentata entro un anno dalla celebrazione delle nozze o dalla scoperta della causa per cui si sta chiedendo l’annullamento.
Per quanto, invece, riguarda la richiesta alla Sacra Rota per il rito religioso i motivi sono i seguenti: il mancato consenso di almeno di uno dei coniugi; il mancato rispetto di uno dei vincoli capitali del matrimonio (fedeltà, volontà di procreare); mancata consumazione del matrimonio; episodi di violenza fisica; parentela tra gli sposi ed, infine, in caso di un precedente matrimonio non annullato.
Infine, riguardo le tempistiche per il rito civile, trattandosi di un procedimento ordinario presso il Tribunale, potrebbero essere necessari anche alcuni anni. Tempi più brevi per la richiesta presentata alla Sacra Rota, la cui decisione viene emessa entro 12 mesi.