Per tutelare gli eredi definiti legittimari, la legge italiana prevede il meccanismo dell’azione di riduzione: di cosa si tratta e cosa comporta.
L’ordinamento italiano, in materia di successioni e donazioni, prevede anche l’azione di riduzione. Si tratta di un’azione che tutela i diritti di alcuni eredi per ottenere la reintegrazione della legittima in seguito a disposizioni testamentarie o donazioni in vita che avrebbero comportato una lesione delle quote a loro riservate.
Questo meccanismo non può essere sempre applicato, ma è previsto in determinate situazioni e può essere richiesta solo eredi legittimari ai quali è riservata una quota dell’eredità del defunto che è tutelata dalla legge italiana e non può essere modificata in nessun modo neanche attraverso una donazione o un testamento.
Testamento e donazioni, cos’è l’azione di riduzione e chi può avviarla
Secondo quanto stabilisce il Codice Civile italiano, una quota del patrimonio di una persona defunta è riconosciuta a favore di determinati soggetti. Questa è nota come “quota legittima” ed è destinata agli eredi, definiti “legittimari”, ossia i parenti più stretti, come il coniuge, i figli, i genitori o i nonni, ed i fratelli del de cuius.
La quota legittima non può essere in alcun modo modificata, anche in vita dal soggetto interessato, magari attraverso un testamento o una donazione. Per fare un esempio, un soggetto, che ha avuto due figli da un precedente matrimonio, non può decidere di destinare, attraverso il testamento, tutto alla nuova compagna. La persona può, difatti, liberamente disporre solo della parte detta “disponibile” del suo patrimonio che varia proprio in base ai gradi di parentela.
Per tutelare la parte legittima, la legge prevede la cosiddetta “azione di riduzione” che può essere applicata in determinate situazioni. Nello specifico, avviando tale meccanismo legale, l’erede legittimo può chiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni fatte dal soggetto defunto, se queste hanno leso la quota legittima del patrimonio.
Come si intuisce, l’azione di riduzione può essere avviata solo se un testamento o una donazione in vita hanno superato la quota disponibile andando a ledere quella legittima. In questo modo, se il Tribunale deciderà di accogliere il procedimento, le disposizioni verranno ridotte così da rispettare quanto stabilito dalla legge. Chi, dunque, ha usufruito della parte eccedente sarà costretto a restituirla, questa poi verrà suddivisa proporzionalmente agli eredi legittimari.
Per avviare il meccanismo, prima che intervenga la prescrizione, si hanno a disposizione 10 anni dalla data di apertura della successione.