L’Agenzia delle Entrate, attraverso una circolare pubblicata qualche giorno fa, ha chiarito i criteri della nuova residenza fiscale in Italia.
Nei giorni scorsi, una nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti sulle novità introdotte dal D.Lgs 209/2023 in materia di residenza fiscale per le persone fisiche e le società ed enti ai fini delle imposte sui redditi.
Nello specifico, la circolare dell’ente, ha spiegato quali siano i criteri per stabilire se un cittadino risulti residente nel nostro Paese, dovendo pagare qui le tasse, o in un’altra Nazione essendo, dunque, soggetto a tassazione straniera. Vediamo quali sono i criteri stabiliti per la residenza fiscale introdotti con il D.Lgs 209/2023.
Lo scorso 4 novembre, sul proprio sito, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare (n. 20/E) spiegando quali sono le novità per quanto riguarda la residenza fiscale per le persone fisiche e le società ed enti, introdotte dal D.Lgs 209/2023.
Questi nuovi criteri stabiliscono quando un cittadino sia effettivamente residente in Italia così da capire se è tenuto a pagare le tasse nel nostro Paese o, se eventualmente è soggetto alla tassazione straniera. Come spiega la circolare, attraverso la nuova disciplina, dal 1° gennaio del 2024 si considera un soggetto con residenza fiscale in Italia se per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni in un anno o 184 per gli anni bisestili) abbia avuto nel nostro Paese: la residenza civilistica (dimora abituale); il domicilio, per cui, attraverso la nuova riforma, si intende il luogo in cui il soggetto sviluppa principalmente le relazioni personali e familiari; la presenza fisica, per cui si tiene conto anche delle “frazioni di giorno” ed, infine, la residenza anagrafica che, però, non viene considerata elemento sufficiente avendo solo valore di una presunzione relativa.
Bisogna fare chiarezza sul concetto di “frazione di giorno”. Per la nuova normativa, anche una sola ora trascorsa sul territorio italiano, equivale ad una giornata intera che verrà tenuta in considerazione nel calcolo del periodo di imposta. Esistono delle eccezioni, ad esempio per chi fa uno scalo in Italia per raggiungere un altro Paese, in quel caso non si terrà conto nel conteggio del tempo trascorso sul territorio ai fini della residenza fiscale.
Le novità, ovviamente, interessano i lavoratori in smart working. Chi è impegnato in attività lavorative da remoto, e per la maggior parte del periodo d’imposta si trova in Italia, nonostante abbia la residenza all’estero, sarà considerato qui fiscalmente residente. Viceversa, per i lavoratori italiani che lavorano all’estero, per rimanere residenti in Italia bisognerà rispettare almeno uno dei criteri previsti dalla riforma e che abbiamo precedentemente elencato.