Chi si trova in difficoltà economia può accedere alla giustizia richiedendo il cosiddetto gratuito patrocinio: cos’è, quali spese copre ed i requisiti necessari.
Secondo quanto stabilito dalla Costituzione italiana, chiunque può agire in giudizio per tutelare i propri diritti ed i legittimi interessi. Questo significa che anche chi non ha la possibilità economica di ricevere assistenza legale può accedere alla giustizia grazie al cosiddetto “gratuito patrocinio”.
Per accedere a questo istituto, garantito dallo Stato italiano, è necessario essere in possesso di determinati requisiti e presentare l’apposita domanda. Una volta accolta la richiesta, il gratuito patrocinio coprirà molte delle spese per l’attività legale, mentre alcune saranno escluse. Scopriamo cosa prevede questo istituto e chi può richiedere l’accesso.
Gli articoli 74-145 del D.p.r. 30.5.2002, n. 115, “Testo unico in materia di spese di giustizia“, disciplinano il gratuito patrocinio, secondo quanto stabilito dalla Costituzione italiana che garantisce a chiunque il diritto di accedere alla giustizia.
Il gratuito patrocinio, nello specifico, rappresenta un istituto che permette ai soggetti in condizioni di difficoltà economica di poter ottenere assistenza legale gratuita. I requisiti per richiedere l’ammissione sono i seguenti: essere cittadino italiano o di uno stato dell’Unione Europea o avere status di rifugiato o di apolide; avere un reddito annuo non superiore a 12.838,01 euro (reddito che viene aggiornato annualmente) e reddito familiare annuo inferiore a 14.372 euro (anche in questo caso la soglia viene aggiornata ogni anno.
Se si è in possesso di tali requisiti, sarà poi necessario compilare l’apposito modulo da presentare al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro competente il processo allegando alla richiesta anche un documento di identità in corso di validità e la documentazione che dimostri il reddito. Questo per quanto riguarda l’ambito civile, in ambito penale la domanda deve essere, invece, presentata presso l’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.
L’istituto garantito dallo Stato copre le spese legate al compenso dell’avvocato, quelle relative ai diritti di cancelleria e di notifica, ma anche i compensi per gli eventuali consulenti tecnici d’ufficio che potrebbero essere nominati dal giudice per le perizie. Sono, invece, escluse le spese per i testimoni, le copie e le imposte di bollo relative alla causa. L’accesso al gratuito patrocinio è valido per ogni fase e grado del processo e per tutte le procedure connesse alla causa. Infine, è necessario sapere che, secondo quanto ha stabilito la riforma Cartabia del processo civile, è possibile richiedere l’ammissione all’istituto anche in caso di mediazione civile.