Le spese condominiali, solitamente vengono suddivise in base alle quote millesimali possedute da ciascun condomino: quando è possibile ripartirle in maniera paritaria.
Vivere in un condominio comporta delle spese per i vari residenti dell’edificio. Questi importi, definiti come spese condominiali, servono a coprire i costi relativi alla gestione, alla manutenzione e all’amministrazione dello stabile, come ad esempio la pulizia delle scale o l’illuminazione delle aree comuni.
In linea generale, le spese condominiale vengono suddivise tra i vari residenti procedendo con un calcolo che si basa sui millesimi posseduti da ciascuno dei condomini. In tal senso, molti cittadini si chiedono se le quote possano essere, invece, ripartite in modo paritario fra tutti. Scopriamo cosa dice la legge in merito e se sia possibile procedere con questo modo di suddivisione delle spese.
Spese condominiali suddivise in quote paritarie: cosa dice la legge
In un condominio ogni proprietario delle singole unità abitative è tenuto al pagamento delle spese condominiali che, in base al regolamento condominiale, possono essere versate mensilmente o con frequenza periodica.
La gestione della parte economica, così come altri compiti, è affidata solitamente all’amministratore di condominio che, secondo quanto stabilisce la legge, deve essere obbligatoriamente nominato quando i condomini sono più di otto, in caso contrario, la gestione può essere affidata ad uno di essi. Le quote versate serviranno a coprire vari costi legati alla manutenzione e all’amministrazione dello stabile e solitamente vengono suddivise tenendo conto dei millesimi posseduti da ciascuno dei proprietari delle singole unità abitative. Altre spese, invece, si basano anche sull’utilizzo del servizio da parte di ogni singolo condomino, ad esempio per quelle dell’ascensore si considera il piano in cui si trova l’appartamento, chi ha una casa ai piani superiori pagherà una cifra più alta rispetto a chi vive ai piani inferiori che usano meno l’ascensore.
Infine, alcuni condomini potrebbero essere esenti da alcune spese, quando ad esempio non possono usufruire di un determinato servizio, ad esempio nel caso di uno stabile con due scale dove l’ascensore è presente solo in una delle due. In situazioni simili, le spese per l’ascensore saranno a carico dei residenti che usufruiscono del servizio.
Sempre secondo quanto previsto dall’ordinamento italiano, è possibile, però, che le quote vengano suddivise in maniera paritaria tra tutti i condomini, ossia tutte dello stesso importo. Questo, però, non può avvenire per scelta dell’amministratore del condominio o di un singolo residente, ma deve essere esplicitamente indicato sul regolamento di condominio approvato dall’assemblea. La decisione, però, deve sempre rispettare i criteri stabiliti dalla legge per non essere ritenuta non valida.