L’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito alle agevolazioni “prima casa” per chi riceve un altro immobile in donazione.
Le norme in vigore all’eredità o alle donazioni risultano essere tra le più complesse del nostro ordinamento e spesso quelle a creare più dubbi ai contribuenti. Quando un soggetto muore, per i familiari si apre, difatti, la questione relativa alla successione ed è necessario rispettare quando stabilito dalla legge.
Lo stesso vale per le donazioni in vita, ossia quei contratti che stabiliscono il trasferimento di un bene ad un altro soggetto, definito donatario. Nelle donazioni possono rientrare denaro, immobili e beni mobili. In caso di donazione di immobili, ci si chiede cosa possa accadere se il donatario ha già acquistato un’altra abitazione usufruendo delle agevolazioni “prima casa”. A rispondere al quesito l’Agenzia delle Entrate.
Può accadere che un soggetto riceva in donazione un immobile, ad esempio quando i genitori decidono di trasferire in vita la casa ad un figlio. In situazioni simili è sempre necessario, come dispongono le leggi in materia di donazione, che il trasferimento avvenga mediante un atto pubblico, redatto da un notaio, alla presenza di due testimoni e che il donante abbia la cosiddetta capacità di donare, ossia non rientri nelle seguenti categorie: minori, inabilitati o incapaci naturali.
Le donazioni che riguardano gli immobili potrebbero interferire con le agevolazioni per l’acquisto di una prima casa, quando ad esempio chi riceve il bene ha già completato una compravendita usufruendo di tali benefici fiscali. A fare chiarezza sul punto è Fisco Oggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate che ha risposto al quesito di un utente. Nel dettaglio, il contribuente, proprietario di un appartamento acquistato con le agevolazioni prima casa e che stava per ricevere in donazione dai genitori un’altra abitazione in cui sarebbe andato a vivere, chiedeva se fosse possibile usufruire nuovamente di tali benefici fiscali.
L’ente ha chiarito che, proprio secondo quanto disposto nella circolare n. 12/2016, le agevolazioni per la prima casa vengono estese anche a chi possiede un immobile e ne riceve in donazione o in eredità un altro. Questo, però, a patto che l’immobile di cui è già proprietario venga venduto entro un anno dal nuovo acquisto. Inoltre, è necessario che nell’atto di donazione venga esplicitamente indicato l’impegno alla vendita dell’appartamento già posseduto. In caso contrario, si perderanno i benefici fiscali e verranno applicati delle maggiori imposte ed emessa una sanzione.