Telemarketing selvaggio: maxi multa del Garante Provacy nei confronti di Illumia spa. Attività promozionali affidate ad agenzie esterne senza controlli adeguati.
La società che opera nei servizi di fornitura di luce e gas da oggi dovrà effettuare maggiori controlli per evitare l’attivazione di contratti derivanti da contatti promozionali illeciti.
Telemarketing selvaggio: maxi multa del Garante Privacy nei confronti di Illumia. Tra le criticità riscontrate, le attività promozionali senza controlli a call center esterni.
Il Garante Privacy ha inflitto a Illumia spa una sanzione di 678.897 euro per trattamento illecito dei dati promozionali a fini promozionali. La società bolognese, che opera nella fornitura dei servizi di luce e gas, dovrà adottare misure tecniche e organizzative adeguate nella selezione e nella vigilanza dell’operato delle agenzie esterne che svolgono il telemarketing.
Inoltre, dovrà implementare accorgimenti necessari per evitare il rischio di attivazione di contratti di fornitura originati da un contatto promozionale illecito. La notizia arriva dalla newsletter del Garante Privacy, al termine di un’istruttoria avviata dopo i reclami di utenti che lamentavano di aver ricevuto telefonate indesiderate da parte di call center che promuovevano i servizi di Illumia.
Le criticità riscontrate dal Garante Privacy nei confronti di Illumia
Tra le criticità riscontrate, si legge nella nota, ci sarebbero alcune chiamate promozionali in assenza di una base giuridica idonea, la mancanza di controlli lungo tutta la filiera e l’implementazione di alcune misure tecnico-organizzative con ritardo rispetto all’entrata in vigore del Regolamento Ue.
La sanzione decisa dal Garante è stata calcolata sulla base della gravità e della durata delle violazioni riscontrate, del fatturato dell’impresa e del numero di agenzie e sub-agenzie coinvolte in tutta Italia.
La stessa azienda era stata oggetto, insieme ad altre dodici, di un intervento di moral suasion da parte dell’Antitrust a giugno 2024. Il motivo riguardava sempre le attività promozionali: “Le offerte pubblicizzate online non sono risultate pienamente conformi alla disciplina a tutela del consumatore”.
Nello specifico, in quella occasione l’Autorità aveva “riscontrato criticità nelle varie voci di costo, perché mancava l’indicazione di alcuni oneri che compongono il prezzo dell’energia”. Ma anche nei claim ambientali era emerso “che alcune affermazioni da parte della società non fornivano circostanziate e certificate informazioni sulle concrete azioni svolte”.
Al termine del monitoraggio, l’Antitrust aveva invitato le società “ad integrare la propria informativa promozionale in modo chiaro ed esaustivo”.