Tra le spese base di un condominio ci sono quelle relative alla manutenzione delle scale: vanno onorate anche chi da non può sfruttarle?
Ogni condominio deve intervenire con la manutenzione delle scale, spendendo dunque una cifra più o meno importante per preservare il funzionamento e il decoro di questa parte comune dell’edificio. Si va dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Dunque, dalla pulizia come minino settimanale alla sostituzione di lampadine o altri dispositivi di illuminazione, dalle riparazioni minori (come per esempio il fissaggio di corrimano o di crepe nei gradini) a quelli più importanti.
Rientrano ovviamente fra gli interventi straordinari opere come il rifacimento dei gradini o la verniciatura dei corrimano e, in generale, il ripristino delle parti danneggiate. Bisogna poi prendere in considerazione anche possibili interventi estetici, come elementi decorativi. Altre spese possibili riguardano l’installazione di sistemi di sicurezza, barriere protettive, eccetera.
Si tratta di spese che vengono ripartite tra i condomini in base ai millesimi di proprietà e al piano di pertinenza. Ma cosa succede se nel condominio c’è un disabile che, in mancanza di sistemi come montascale, non può sfruttare in alcun modo la parte interessata da queste spese ordinarie e straordinarie?
Spese in condominio per le scale: la posizione del condomino disabile
Secondo l’attuale normativa, tutti i condomini, inclusi i disabili, devono contribuire alle spese condominiali relative alle scale. Devono farlo anche se non le utilizzano direttamente. L’obbligo in questione si basa sul principio dell’uso potenziale delle parti comuni, che è stabilito dall’articolo 1123 del Codice Civile. In pratica, anche se un disabile non usa direttamente le scale, deve comunque pagare per il loro mantenimento, dato che potrebbero essere sfruttate da coloro che si recano a trovarlo o da corrieri che devono raggiungere il suo appartamento.
L’articolo citato chiarisce infatti che nessun condomino può rinunciare al proprio diritto sulle parti comuni. Succede anche con l’ascensore: un condomino non può evitare di pagare di pagare il sistema affermando di non volerlo usare. Se le parti comuni del condominio prevedono l’esistenza di un accessorio, tutti devono impegnarsi per la sua conservazione.
In generale, la norma stabilisce che le spese vengono ripartite in base ai millesimi di proprietà e all’altezza dell’appartamento dal suolo. Le eccezioni a tale norma generale sono possibili solo su decisione del condominio. Quindi, un disabile che utilizza esclusivamente l’ascensore, potrebbe anche essere esonerato da alcune spese relative alle scale (non da tutte). Come?
Se il regolamento condominiale o un accordo unanime tra tutti i condomini dovesse prevedere la possibilità dell’esonero, il condomino disabile potrebbe dunque chiedere di non partecipare a tutte le spese per le scale. Non potrebbe però mai essere esonerato dalla spesa per la pulizia delle scale. La Corte di Cassazione, con la sentenza del 12 gennaio 2007 n. 432, ha stabilito che, per la pulizia, conta comunque soltanto l’altezza del piano dal suolo. Quindi non si applicano i millesimi di proprietà.