Nuovi controlli Inps sulle domande per l’Assegno di Inclusione accolte: in alcuni casi l’erogazione delle mensilità può essere sospesa.
Da giugno sono scattate nuovi controlli da parte dell’Inps sulle domande presentate per percepire l’Assegno di Inclusione, la misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale introdotta per sostituire il Reddito di Cittadinanza.
Le verifiche, come spiegato dallo stesso istituto di previdenza sociale in un messaggio pubblicato nei giorni scorsi sul proprio sito, si sono concentrate sulle domande accolte. Nello specifico, l’Inps ha spiegato che in un particolare caso, se il percettore dell’Assegno di Inclusione non provvede ad inviare una comunicazione entro 30 giorni, l’erogazione della misura può essere sospesa.
Assegno di Inclusione, i controlli dell’Inps sulle domande accolte
Lo scorso 31 ottobre, l’Inp ha pubblicato sul proprio sito un nuovo messaggio (n. 3624) fornendo ulteriori chiarimenti sull’eventuale sospensione dell’Assegno di Inclusione per alcune famiglie. L’istituto di previdenza sociale ha reso noto che dallo scorso giugno sono stati avviati nuovi controlli che hanno preso in esame le domande accolte per l’erogazione della misura di sostegno economico per accertare il rispetto di alcuni obblighi da parte dei percettori.
Nello specifico, l’Inps sta verificando se uno dei componenti delle famiglie che percepiscono l’Assegno di Inclusione, i cui pagamenti per novembre arriveranno a breve, abbia iniziato un’attività lavorativa senza comunicarlo. Durante il periodo di fruizione della misura, i componenti del nucleo familiare possono avviare un’attività lavorativa, ma a patto che il reddito non superi i 3mila euro lordi annui e che si si provveda con una comunicazione all’istituto di previdenza. L’aggiornamento della situazione deve avvenire inoltrando il modello ADI-Com Esteso entro e non oltre 30 giorni dall’inizio del lavoro.
Per chi non rispetta tale obbligo scatta la sospensione dell’erogazione dell’Assegno di Inclusione e l’Inps effettuerà anche dei controlli sulle mensilità percepite sino a quel momento per accertare eventuali anomalie precedenti.
Infine, se la comunicazione non dovesse essere trasmessa nei successivi tre mesi dall’avvio dell’attività o dei percorsi di politica attiva per il lavoro che prevedano la corresponsione di un’indennità da parte di uno dei componenti del nucleo familiare, la misura decade. I nuclei familiari sono, difatti, tenuti all’invio del modello ADI-Com, quando uno dei componenti accetta un percorso di politica attiva del lavoro che preveda un’indennità o benefici di partecipazioni o nel caso venga accettata una proposta lavorativa anche se la durata è inferiore ad un mese, ad eccezione dei tirocini di inclusione inseriti dai servizi sociali nei patti di inclusione e registrati sulla piattaforma GE.PI, o che prevedano la presa in carico dai servizi sociali e/o sanitari.