L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sul bonus ristrutturazione per quanto concerne gli immobili concessi in comodato ad un altro familiare.
Arriva un nuovo chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda il bonus ristrutturazione, l’agevolazione che prevede una detrazione del 50% per le spese sostenute, sino ad un massimo di 96mila euro, per gli interventi di ristrutturazione su un immobile.
Per usufruire del bonus, per cui il Governo ha introdotto delle novità che entreranno in vigore già dal prossimo anno, è necessario rispettare determinati requisiti stabiliti dalla normativa. Proprio su uno di questi requisiti è arrivato il chiarimento dell’ente che, nello specifico, riguarda gli immobili concessi in comodato ad un altro familiare.
Bonus ristrutturazione e casa in comodato: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Nella nuova Legge di Bilancio sono state introdotte delle novità, tra cui le modifiche al bonus ristrutturazione che sarà confermato anche per il prossimo anno. Secondo quanto stabilito, dal 1° gennaio 2025 la misura prevede un’agevolazione per la prima casa pari al 50% delle spese sostenute, sempre per un massimo di 96mila euro, mentre per la seconda casa la detrazione sarà del 36%. L’aliquota, inoltre, scenderà nel 2026 e 2027 passando al 36% per le prime abitazione e al 30% per le seconde con un tetto di 48mila euro di spesa. Non sono previste, invece, variazioni per quanto riguarda le modalità di richiesta ed erogazione.
I requisiti e le aliquote stabilite attualmente saranno, dunque, in vigore sino al 31 dicembre 2024. In merito è arrivato un chiarimento da Fisco Oggi, la rivista dell’Agenzia delle Entrate che risponde ai quesiti posti dai contribuenti. In questo caso, un utente aveva chiesto se fosse possibile portare in detrazione le spese sostenute per un immobile, di proprietà della moglie e concesso in comodato gratuito alla sorella di quest’ultima e fisicamente a carico. L’ente ha risposto che non è possibile procedere con la detrazione in quanto per usufruire dell’agevolazione è necessario che sussistano delle condizioni al momento della spesa: lo status di convivenza e la disponibilità dell’immobile su cui verranno effettuati i lavori di ristrutturazione.
Nel caso specifico posto dall’utente, spiega Fisco Oggi, non sussiste la seconda delle condizioni appena descritte, ossia la disponibilità dell’abitazione su cui sono previsti gli interventi. Per tale motivo, non sarà possibile usufruire della detrazione delle spese anche se il bonus è rivolto ai familiari conviventi del proprietario, come il coniuge ed i parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado.