Ancora una sentenza contraria all’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, irrispettoso dei più elementari diritti alle esigenze primarie
Arriva questa volta dal Tribunale di Brescia l’ennesimo schiaffo ad un obbligo vaccinale per alcune categorie specifiche di lavoratori come gli operatori sanitari, introdotto durante la pandemia dal governo e che continua a far discutere e ad alimentare polemiche. Una sentenza che porterà molto probabilmente alla restituzione del posto di lavoro, e soprattutto alla possibilità di assolvere ad esigenze primarie personali come l’alimentazione.
Un’ordinanza depositata sabato 7 maggio 2022 del Il Tribunale ordinario di Brescia, sezione Lavoro, ha accertato in modo inequivocabile il contrasto con la Costituzione dell’obbligo vaccinale previsto dal decreto n.44 per gli operatori sanitari, rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale e riconoscendo l’assegno alimentare ad una lavoratrice dipendente, sospesa perché non vaccinata.
Un dispositivo che non lascia dubbi
Il giudice Dott.ssa Mariarosa Pipponzi così scrive nell’ordinanza riferendosi alla lavoratrice dipendente lasciata forzatamente a casa senza stipendio: “vive in affitto presso abitazione Aler, sopportando un canone di locazione, attualmente di euro 340,28 che tuttavia negli ultimi due mesi non è riuscita a pagare per mancanza di mezzi”. Inoltre, “la stessa aveva, al 31/12/2021, un saldo liquido, sul proprio conto corrente, pari ad euro 653,76 che non ha potuto alimentare e quindi è in via di esaurimento e viene aiutata, per sopperire alle esigenze primarie di vita, da una sorella e da associazioni di beneficienza”.
Una situazione davvero al limite
L’imposizione del vaccino aveva generato nella vita della donna una situazione drammatica che l’aveva privata dei diritti fondamentali di base, come l’alimentazione, il diritto all’abitazione, la salute e la cura della persona. Per questo motivo il Tribunale di Brescia ha ordinato di corrispondere alla ricorrente anche l’assegno alimentare. Nell’ordinanza infatti si può leggere anche “di aver rimesso, con separata ordinanza, gli atti alla Corte Costituzionale”, “per contrasto con gli articoli 3 e 4 della Costituzione dell’articolo 4 comma 7 del decreto legge n.44 del 2021 convertito dalla legge 28 maggio 2021 n.76 richiamato dall’articolo 4 ter comma 2 citato decreto, nella parte in cui limita ai soggetti esentati o differiti la possibilità di essere adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione” e “per contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione dell’articolo 4 ter comma 3 del decreto legge n.44 2021 convertito dalla legge 28 maggio 2021 n.76, nella parte in cui recita che per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque determinati”.